Art. 1.

      1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti componenti delle biciclette è fissata al 10 per cento.
      2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.   633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «127-octiesdecies) biciclette e parti componenti delle biciclette».